La tassa sui rifiuti, denominata TARI, è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (F24).
L’ufficio tributi provvede a inviare al contribuente un avviso di pagamento per l’anno di riferimento, contenente l’importo dovuto per la tassa rifiuti e il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree a cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata, le scadenza, nonché tutte le indicazioni contenute nella deliberazione di ARERA n. 444/R/Rif del 31/10/2019 (TITR).
L’avviso di pagamento può essere inviato per posta semplice o mediante posta
elettronica all’indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI PEC. La mancata ricezione del modello di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo.
Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato nel rispetto delle scadenze previste dal Comune.
Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale dovuto è inferiore a Euro 12,00.
Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero dal quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente avanzata nell’istanza di rimborso, essere compensate con il tributo dovuto per gli anni successivi.
Non si procede all’abbuono (sgravio) o al rimborso di somme inferiori a Euro 12,00 per ciascuna annualità.
Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l’importo complessivamente dovuto a titolo di tributo sia inferiore a Euro 12,00, esclusa l’ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica di un sollecito di pagamento con l’indicazione della somma da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato, con addebito degli interessi e delle spese di notifica. In caso di inadempimento si procederà alla notifica dell’avviso di accertamento, con irrogazione della sanzione per omesso o parziale versamento, oltre agli interessi di mora e spese di notifica.