Informazioni per l’accesso a riduzioni tariffarie

Articolo 12 – Riduzioni ed agevolazioni

  1. Tutti gli utenti sono obbligati a prestare la massima collaborazione nell’attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel rispetto totale di quanto previsto dal regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani.
  2. Le agevolazioni per la raccolta differenziata sono assicurate attraverso l’abbattimento della tariffa, per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata, nonché per le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero i propri rifiuti urbani.
  3. Le forme di riduzione di cui ai precedenti commi sono stabilite annualmente con la deliberazione che determina le tariffe.
  4. In virtù della facoltà concessa dall’art. 1, comma 659, della 1. 147/2013, le tariffe si applicano in misura ridotta nei casi di cui al seguente prospetto:

  5. Le riduzioni tariffarie di cui al comma precedente sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall’anno successivo.
  6. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 30 giugno dell’anno successivo il venir meno delle condizioni dell’applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall’anno successivo a quello di denuncia dell’uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l’omessa denuncia di variazione.
  7. La riduzione di cui al precedente punto 2 della tabella, è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l’agevolazione.
  8. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall’anno successivo.