Informazioni per ritardato od omesso pagamento

Articolo 21 – Sanzioni, interessi, dilazioni

  1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall’art. 13 del D. Lgs 471/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
  2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
  3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00. L’eventuale irrogazione delle sanzioni per violazione dell’obbligo dichiarativo, assorbe quella prevista per l’omesso versamento.
  4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui ai precedenti art. 20, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
  5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
  6. Sulle somme dovute a titolo di imposta si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
  7. Il contribuente che si trova in una temporanea situazione di difficoltà economica può chiedere una rateazione del pagamento nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 796, della Legge n. 160/2019 ovvero dal regolamento comunale se adottato.
  8. Ai sensi del comma 800 dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019, il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell’arco di sei mesi comporterà l’immediata revoca della rateazione e la riscossione immediata dell’intera somma dovuta, dopo espresso sollecito.
  9. Nessuna rateazione può essere concessa senza l’applicazione degli interessi, nella misura del tasso legale.